Con il D.Lgs.3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii., recante il Codice del terzo settore, viene disciplinata l’attività finalizzata all’acquisto della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore.

Prima di soffermarsi sulla richiamata normativa è utile ricordare che l’acquisizione della personalità giuridica consente la netta separazione tra il patrimonio dell’ente del terzo settore e quello delle persone fisiche che, a vario titolo, ne fanno parte (associati, volontari, collaboratori, lavoratori dipendenti). Ciò significa che i creditori dell’ente potranno far affidamento, per le obbligazioni sociali, solo sul patrimonio dell’entemedesimo e non anche su quellodelle persone fisiche,con conseguente separazione delle responsabilità patrimoniali. 

Quello della separazione della responsabilità patrimoniale è stato sempre un argomento molto dibattutoin dottrina, alla luce del disposto di cui all’articolo 38 del codice civile, che prevede, per le obbligazioni sociali, la responsabilità personale e solidale in capo a coloro che hanno agito in nome e per conto(nell’interesse) dell’associazione, con ciò determinando una sovra-esposizione per chi a vario titolo rappresenta l’ente associativo.

Le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono, in deroga alle previsioni delDPR 10 febbraio 2000, n.361, acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore(RUNTS). 

In sostanza il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o fondazione del terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, con particolare riferimento al patrimonio minimo, provvede al deposito dello stesso presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente.L’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel predetto registro. 

Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è rappresentato da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il relativovalore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Considerato che il patrimonio dell’ente-persona giuridica rappresenta l’unica garanzia per i creditori sociali per le obbligazioni assunte, quando lo stesso è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione in associazione non riconosciuta ovvero lo scioglimento dell’ente.

Roma, 8marzo 2023

Luca Scarpa

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